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Comunicazione per i Volontari di Protezione Civile A.N.A.

Cari Volontari di PC,

con la presente mi preme informarvi per tempo che Domenica 23 giugno 2013 dalle 8.00 alle 12.00, presso il CPE di Sondrio in via Gramsci 2, si effettueranno le vaccinazioni di Antitetanica per tutti i volontari di PC in forma gratuita. Il trattamento previsto per legge e per l’incolumità della vs salute è indirizzato a tutti i volontari che ne sono sprovvisti e a quelli la cui copertura di dieci anni è scaduta. La somministrazione del farmaco verrà effettuata solo domenica 23 giugno; si invitano pertanto tutti i volontari di fare tutto il possibile per essere presenti a questo appuntamento molto importante che va a completare il quadro clinico- sanitario di ogni singolo Volontario.

 

 

Si comunica inoltre che  Sabato 6 luglio 2013, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 18, presso il CPE di Sondrio in via Gramsci 2, sarà effettuato un corso di abilitazione per la Protezione Civile riguardante l’ art.81.

Questo corso è determinante per la sicurezza e il coinvolgimento dei volontari nei vari Interventi di PC. AL termine del corso sarà rilasciato un attestato di idoneità autentificato dalla Regione Lombardia. La certificazione è individuale e determinante per gli interventi in ambito della Protezione Civile. I relatori saranno dei docenti con incarichi specifici a livello di Sede Nazionale Alpini e Regione Lombardia.

La pausa pranzo sarà di libera scelta e a carico dei Volontari.

La Sezione, attraverso la collaborazione della PC, organizza e gestisce queste importanti iniziative finalizzate esclusivamente per mettere i volontari nelle condizioni di operare nella massima sicurezza e per meglio conoscere le modalità operative in caso di intervento. Si chiede la vostra massima disponibilità per sensibilizzare i vs Volontari alla partecipazione a questi due incontri.

 

Sondrio 07/06/2013

 

Il Cordinatore Sezionale di PC                                                                                        Il Presidente

 

Marco Bicalli                                                                                                                         Alberto Del Martino

 

Di seguito una breve rappresentazione dell’Art. 81 che verte essenzialmente sulla sicurezza operativa dei lavoratori e dei volontari. Nell’ambito del corso formativo, messo in programma, verranno illustrati gli aspetti normativi che maggiormente ci riguardano.

DLgs 81/08, il Testo Unico Sicurezza

Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, 306 articoli e 52 allegati, nasce per sostituire il D.Lgs. 626/94:
Il principale campo di applicazione riguarda la regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata.
Fra le altre novità ci sono modifiche per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che va adeguato alla nuova normativa. Nel 2009 è stata approvata un’integrazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 106/09, nel quale vengono introdotti dei cambiamenti al TU.
Visita anche il sito web interamente dedicato al Testo Unico sulla Sicurezza: Decreto Legislativo 81 2008

La struttura del Testo Unico sulla Sicurezza

I 306 articoli sono accorpati in 13 titoli:

  • Titolo I: Disposizioni generali
  • Titolo II: Luoghi di lavoro
  • Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V: Segnaletica di sicurezza
  • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
  • Titolo VII: Videoterminali
  • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
  • Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, biologici…)
  • Titolo X: Agenti biologici
  • Titolo XI: Atmosfere esplosive
  • Titolo XII: Disposizioni penali
  • Titolo XIII: Disposizioni finali

Campo di applicazione

Rispetto al D.Lgs. 626/94 il Testo Unico sulla Sicurezza allarga gli obblighi e i campi di applicazione, infatti si applica a tutte le aziende, anche autonome e familiari; a tutti i lavoratori, anche quelli a progetto e a domicilio e a tutte le tipologie di rischio.

Figure obbligatorie

Le figure che devono essere obbligatoriamente presenti in azienda, secondo quanto indicato dal Dlgs 81:

  • Il datore di lavoro
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), che può essere anche esterno all’azienda e in alcuni casi (aziende con massimo 30 dipendenti) coincidere con il datore di lavoro.
  • Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per le aziende che hanno fino a 15 dipendenti ci si può rivolgere al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
  • Il Medico Competente.
  • Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

La formazione

L’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza disciplina la formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Nel particolare:

  • RLS: corso di 32 ore con aggiornamento di 4/8 ore.
  • RSPP: corso modulo A di 32 ore, modulo B la cui durata dipende dal settore di riferimento e il modulo C di 26 ore. L’aggiornamento va eseguito ogni 5 anni con un corso di 40 o 60 ore.
  • RSPP per datore di lavoro: il corso dura 16 ore e anche in questo caso è necessario l’aggiornamento quinquennale.
  • Addetto al primo soccorso: corso di 12 o 16 ore a seconda della classificazione aziendale, aggiornamento ogni tre anni con corso di 4 o 6 ore.
  • Addetto alla prevenzione incendi: corso di 4 ore per aziende a rischio basso, corso di 8 ore per rischio medio e corso 16 ore per alto rischio.

Documento di Valutazione Rischi

Le novità per il DVR sono contenute negli artt. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Il primo riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che causano stress da lavoro correlato. Il DVR deve avere una data certa. Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli artt. 2704 e 2705 del c.c.. Bisogna perciò far porre sul DVR un timbro in un ufficio postale (art.8 D.Lgs. 261/99); apporre una marca temporale se è un documento informatico; apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla legge notarile; registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico. Il DVR deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione dei tutti i rischi, nella quale vanno specificati i criteri utilizzati per tale valutazione;
  • le misure di prevenzione e di protezione attuate e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure che verranno utilizzate per migliorare i livelli di sicurezza;
  • le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate, chi, fra tutti i lavoratori in possesso di competenze e poteri adeguati, deve provvedervi;
  • il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente che ha partecipato alla redazione del DVR;
  • l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi:

  • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e il medico competente;
  • la valutazione viene effettuata anche in collaborazione con l’RLS, oltre che con RSPP e medico competente;
  • rielaborazione del DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro;
  • autocertificazione, entro il 2012 e solo per aziende con massimo 10 dipendenti.

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